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Cosa fare quando una persona muore all'estero?

Se una persona muore all'estero devi seguire queste procedure per la trascrizione del decesso e per il rimpatrio del corpo del defunto.

Se un Italiano muore all'estero devi rivolgerti all'Ambasciata Italiana o il Consolato

Al Consolato Generale o all'Ambasciata Italiana devi comunicare l'avvenuto decesso del connazionale.

Questi uffici si occuperanno di attivare le procedure per la trascrizione del decesso nella anagrafe italiana e per l'eventuale rientro della salma in Italia.

La morte di un cittadino italiano avvenuta in un paese estero deve essere sempre trascritta in Italia.

Ecco i documenti necessari.

  • atto di morte in originale emesso dall'Ufficio di Stato Civile competente, debitamente legalizzato e tradotto

  • documentazione comprovante la cittadinanza del defunto se non iscritto nello schedario consolare
In alternativa si potrà presentare l'atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Si segnala che la Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.

Disposizioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per Documenti Legalizzati e Tradotti.

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero.

Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.

Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare.

Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall'ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall'ufficio consolare.

Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito dell'atto (in originale) da legalizzare.

Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.

Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.

L'apostille
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della “postilla” (o apostille).

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

Intervento delle Pompe Funebri

Devi rivolgerti ad una impresa di onoranze funebri esperta che deve occuparsi di pratiche burocratiche complesse mirate ad ottenere il Nulla Osta da parte dell'autorità per poter procedere al rito funebre desiderato.

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  • Non affidarti mai all'agenzia suggerita dal personale sanitario.
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Prima devi valutare la loro professionalità, correttezza, competenza, affidabilità non farti attrarre dal prezzo basso.

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